Animali, 100 anni fa la prima legge anti-maltrattamenti
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Vittorio Emanuele II e Giolitti vararono la “speciale proibizione” degli atti crudeli
Compie un secolo la «speciale proibizione» di atti crudeli sugli animali. Il lessico è d’antan, come si conviene ad un provvedimento emanato cento anni fa, durante il Regno di Vittorio Emanuele III. Presidente del Consiglio era Giovanni Giolitti, ministro della Giustizia Camillo Finocchiaro Aprile: le loro firme compaiono in calce alla prima legge organica in materia di protezione degli animali, la n.611 del 1913. Sono «specialmente proibiti – recitava l’articolo uno della legge – gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale». Una norma che integrava e rafforzava l’articolo 491 del Codice penale Zanardelli, del 1889, che, per la prima volta nel nostro Paese, sanzionava il reato di maltrattamento degli animali. Nel corso dei decenni, naturalmente, la legislazione in materia si è evoluta, fino ad arrivare alla legge n.189 del 2004 che introduce nel codice penale il Titolo IX-bis, `Dei delitti contro il sentimento per gli animali´, che prevede un’inasprimento delle sanzioni per i maltrattamenti, i combattimenti clandestini, le competizioni non autorizzate e l’abbandono di animali, introducendo una pena detentiva da tre mesi a un anno, o la multa da 3mila a 15mila euro.
Un ruolo speciale veniva assegnato dalle regie norme alle «società protettrici degli animali», chiamate a «promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione dell’articolo 491 del codice penale e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali». Ale stesse «società protettrici» era affidato il compito di «frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati», e di «educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali». Inoltre, «metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell’articolo 491 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle società protettrici degli animali, sono devolute alle società stesse», recitava l’articolo 2 della prima legge sulla protezione degli animali. Cento anni fa.